La via italiana per l'integrazione

  • Legge Casati

    Legge Casati
    La legge Casati articolò la pubblica istruzione su 3 livelli: l’istruzione primaria e tecnica, l’istruzione secondaria classica e l’istruzione superiore. L’ istruzione elementare articolata in due gradi biennali, di cui il primo obbligatorio e gratuito. L’istruzione classica operava su due gradi: il ginnasio di cinque anni, seguito dal liceo di tre anni. L’istruzione tecnica era impartita per 3 anni dopo la scuola elementare nel grado inferiore e per altri tre anni nel grado superiore.
  • Legge Coppino

    Legge Coppino
    Il ministro dell'istruzione Michele Coppino innalzò la durata dell’istruzione elementare fino a 5 anni con il relativo obbligo di frequenza per i primi tre anni. I programmi prevedevano l’insegnamento dell’italiano e della matematica, nozioni in merito ai “doveri dell’uomo e del cittadino”, attenzione per le materie scientifiche e non prevedevano l’insegnamento della religione, tanto che i cattolici benestanti preferirono alle scuole statali quelle private, rette da religiosi.
  • Legge Orlando

    Legge Orlando
    La legge Orlando portò l’obbligo scolastico fino ai dodici anni d’età, prevedendo un “corso popolare” formato dalle classi quinta e sesta per quei ragazzi che non intendessero proseguire negli studi.
  • Legge Daneo-Credaro

    Legge Daneo-Credaro
    Con la legge Daneo-Credaro si introducono forme di sussidi da parte dello Stato per le classi meno agiate, invogliando l'alfabetizzazione anche nelle zone rurali.
  • Riforma Gentile

    Riforma Gentile
    Con la riforma del ministro Giovanni Gentile, il sistema educativo italiano inizia a tener conto non solo dei ceti popolari ma anche dei “fanciulli anormali”.
    Estende l'obbligo scolastico fino al quattordicesimo anno d’età a tutti i ragazzi, compresi ciechi e sordomuti in scuole speciali; gli insegnanti vengono formati in scuole di metodo appropriate. Tali Istituti nel tempo hanno aperto anche ad altri tipi di disabilità: sensoriali, deficienze intellettive e menomazioni fisiche
  • Art. 3 Costituzione italiana

    Art. 3 Costituzione italiana
    Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e...
  • Legge n. 118/1971

    Legge n. 118/1971
    Con la Legge n. 118 ha inizio la “fase dell'inserimento”. Vengono abbattute le barriere architettoniche, è garantito dai patronati scolastici il trasporto gratuito casa-scuola e viene inserita in classe una figura assistenziale (antesignano del docente di sostegno) per gli alunni disabili più gravi.
  • Legge n. 517/1977

    Legge n. 517/1977
    La Legge n. 517/1977 modifica in parte l’organizzazione della scuola italiana abolendo le classi speciali ed inserisce nelle classi comuni gli alunni disabili; viene così sancito il principio di un unico percorso scolastico e si crearono definitivamente le condizioni per l'integrazione in classe.
  • Legge n. 104/1992

    Legge n. 104/1992
    Con la Legge n. 104/1992 si ha la svolta determinante: si prevede, per la prima volta, l’inserimento di bambini disabili negli asili nido, con relativo adeguamento da parte degli Enti locali di insegnamenti e spazi. Il diritto alla frequenza e allo studio è garantito per tutti gli ordini fino a quello universitario. Si dispone la necessità di fornire lo studente di docenti specializzati, programmi personalizzati, attrezzature tecniche e sussidi didattici idonei.